LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Sulla   base   delle   leggi  in  vigore  il  contribuente  Cocco
Alessandro,  dopo  aver  eseguito  investimenti,  ha calcolato il suo
credito  d'imposta  in base all'art. 8 della legge n. 388/2000 e l'ha
utilizzato,  limitatamente  ad  Euro 3.373,18,  nella  mattinata  del
giorno  13  novembre 2002 presentando in banca il modello F24, codice
tributo 6734.
    Il   giorno  precedente,  12  novembre  2002,  il  Governo  della
Repubblica  aveva emanato il decreto-legge n. 253/2002, il cui art. 1
disponeva,  a  carico  dei  contribuenti,  la sospensione, fino al 30
marzo  2003 (termine prorogato dall'art. 62 della legge n. 289/2002),
della  facolta'  d'utilizzazione  automatica del credito d'imposta ex
art. 8 della legge n. 388/2000.
    Quanto  all'entrata  in  vigore, l'art. 4 del d.l. 253/2002 cosi'
disponeva:  «Il  presente  decreto  entra  in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione».
    La  pubblicazione e' avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del
13 novembre 2002.
    E'  appena  il  caso  di  ricordare  che  a  nulla  rileva che il
decreto-legge  n. 253/2002 non sia stato convertito, perche' il comma
7  dell'art. 62 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (S.O. n. 240 alla
Gazzetta  Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305) dispone: «Sono abrogati
gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 novembre 2002 n. 253; restano
validi  gli  atti  ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti  prodotti  e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla base delle
predette disposizioni».
    L'impugnato   avviso  di  recupero  n. 805CR100044/2003  contesta
(facciata  5  del  documento)  al  ricorrente  d'aver utilizzato (con
modello  F24,  codice 6734), a sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio
1997, n. 241, il credito di Euro 3.373,18 proprio in data 13 novembre
2002, giorno della pubblicazione del provvedimento (d.l. n. 253/2002)
che  tale  utilizzazione  vietava  a  partire, appunto, dalla data di
pubblicazione.
    A facciata 3, paragrafo 5, il ricorso n. 184/2004 dice:
        «5. - la presunta compensazione del credito d'imposta di euro
3.373,18  e'  stata effettuata nella mattinata del giorno 13 novembre
2002  mentre  il  decreto-legge  n. 253  del 12 novembre 2002 sospese
l'utilizzo del credito d'imposta dallo stesso giorno 13 novembre 2002
al  10  aprile  2003  ma  fu  pubblicato  nel  n. 266  della Gazzetta
Ufficiale  solamente  la  sera  dello stesso giorno 13 novembre 2002,
prima che fosse materialmente disponibile a chiunque».
    A  cio'  cosi'  risponde  la  resistente  Agenzia  delle  entrate
(facciata  2 delle memorie di costituzione prot. 11089/110 WF 1004174
datate 26 febbraio 2004):
    «A  tal fine si rappresenta che la data di decorrenza del periodo
di  sospensione  e'  quella  della  pubblicazione  del  decreto nella
Gazzetta Ufficiale e cioe' il 13 novembre 2002. E' prassi consolidata
che   l'efficacia  di  un  provvedimento  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale decorre dall'inizio dell'ora solare, ne' d'altra parte dice
di piu' l'art. 73, terzo comma della Costituzione al proposito.
    Pertanto,  l'osservazione del ricorrente che il pagamento a mezzo
mod.  F24  e'  avvenuto nella mattina del 13 novembre 2002, mentre la
diffusione  della  Gazzetta  Ufficiale  sarebbe avvenuta nella serata
dello  stesso giorno (asserzioni, peraltro, prive d'alcun riscontro),
non  assume  alcuna  valenza  ai  fini  del  rilievo  evidenziato nel
provvedimento. Per cui come si da' atto nell'avviso di recupero, deve
ritenersi indebito l'utilizzo del credito, conseguendone la decadenza
dal beneficio fiscale».
    Quel   che   questa   commissione  deve  decidere  e',  pertanto,
dell'illegittimita',  con  conseguente perdita del beneficio fiscale,
dell'utilizzo, avvenuto il 13 novembre 2002, del credito d'imposta.
    Questa  commissione  decide  di  rimettere  gli  atti  alla Corte
costituzionale perche', sulla base del principio ad impossibilia nemo
tenetur,   dubita   della  costituzionalita'  dell'art.  4  del  d.l.
n. 253/2002 in quanto stabilisce (con conseguenti sanzioni fissate da
altre  norme),  comportamenti (astensione dagli utilizzi dei maturati
crediti  d'imposta  nei  modelli  F24),  a  partire  dalle  ore  8,30
(apertura  delle  banche)  del 13 novembre 2002, vale a dire, a tutto
voler  concedere,  diverse ore prima di quando la norma poteva essere
conosciuta.
    Vero e', come dice l'Agenzia, che il ricorrente non ha dato prova
che  la  diffusione  della  Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre
2002  sia  avvenuta  nella  serata  dello  stesso  giorno, ma neppure
l'Agenzia  ha  provato  che  detta  Gazzetta Ufficiale sia stata resa
disponibile, a Cagliari, prima delle ore 8,30 del 13 novembre 2002.
    Questa  commissione  ritiene che la data di pubblicazione apposta
nella  Gazzetta  Ufficiale  (in questo caso il 13 novembre 2002), non
basti  a  ritenere  che le copie della Gazzetta Ufficiale siano state
distribuite  in  tutto  il  territorio nazionale prima delle ore 8,30
(per tacer d'altre considerazioni).
    Del   resto,   non   direbbe  cosa  inesatta  o  censurabile,  la
stampigliatura  nella Gazzetta Ufficiale della data di pubblicazione,
se  di  fatto la pubblicazione medesima avvenisse entro le ore 24 del
giorno  indicato.  Se  ne  trae  che  «13  novembre  2002»  significa
«pubblicato a Roma entro le ore 24 del 13 novembre 2002».
    Insomma,   non  e'  stato  dimostrato  che  il  ricorrente  Cocco
Alessandro  sia  stato  posto  in  condizioni, prima di quando, nella
mattinata  del  13  novembre 2002, ha presentato il suo mod. F24 alla
banca,  di  sapere che era intervenuto un drastico divieto d'utilizzo
del credito fin'allora pacificamente consentito da norme in vigore.
    Resta  da  notare che neppure la banca che il 13 novembre 2002 ha
ricevuto  il  mod.  F24  era  a  conoscenza  della  nuova norma (d.l.
n. 253/2002,  ed  ha  consentito  l'operazione facendo uso del codice
6734, a rigore non piu' utilizzabile.
    Riassumendo,  questa  commissione  dubita della costituzionalita'
dell'art. 4  del  d.l.  n. 253/2002 nella parte in cui stabilisce «Il
presente   decreto  entra  in  vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione»,   perche'   il  termine  pare  d'impossibile  pratica
esecuzione  e  quindi  foriero  di  ingiuste sanzioni a carico di chi
inconsapevolmente ed incolpevolmente lo viola.
    L'art. 73/3  della Costituzione consentiva al Governo di fissare,
per il d.l. n. 253/2002, una decorrenza spostata in avanti di qualche
giorno,   di  quel  tanto  da  far  presumere,  o  almeno  legalmente
presumere, la conoscenza del d.l. da parte dei destinatari.
    Alla  possibile  obiezione  del tipo «Nelle possibili more tra la
data  di  pubblicazione  e  quella dell'entrata in vigore del d.l. di
sospensione  dell'utilizzo  si  sarebbero  potuti verificare abusi da
parte  dei  contribuenti»,  si  potrebbe rispondere che le operazioni
d'utilizzo  poste in essere in quelle more sarebbero state facilmente
individuabili  e verificabili in tutti i dettagli. Per tacere che nel
bilanciamento tra la giusta lotta ai controllabili possibili abusi di
pochi  e  le  palesemente ingiuste «punizioni» a chi in buona fede ha
posto  in  essere  comportamenti  del  tutto  legali secondo le norme
conosciute, non ci puo' essere esitazione.