LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza. Sulla base delle leggi in vigore il contribuente Cocco Alessandro, dopo aver eseguito investimenti, ha calcolato il suo credito d'imposta in base all'art. 8 della legge n. 388/2000 e l'ha utilizzato, limitatamente ad Euro 3.373,18, nella mattinata del giorno 13 novembre 2002 presentando in banca il modello F24, codice tributo 6734. Il giorno precedente, 12 novembre 2002, il Governo della Repubblica aveva emanato il decreto-legge n. 253/2002, il cui art. 1 disponeva, a carico dei contribuenti, la sospensione, fino al 30 marzo 2003 (termine prorogato dall'art. 62 della legge n. 289/2002), della facolta' d'utilizzazione automatica del credito d'imposta ex art. 8 della legge n. 388/2000. Quanto all'entrata in vigore, l'art. 4 del d.l. 253/2002 cosi' disponeva: «Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione». La pubblicazione e' avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2002. E' appena il caso di ricordare che a nulla rileva che il decreto-legge n. 253/2002 non sia stato convertito, perche' il comma 7 dell'art. 62 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (S.O. n. 240 alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305) dispone: «Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 novembre 2002 n. 253; restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle predette disposizioni». L'impugnato avviso di recupero n. 805CR100044/2003 contesta (facciata 5 del documento) al ricorrente d'aver utilizzato (con modello F24, codice 6734), a sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, il credito di Euro 3.373,18 proprio in data 13 novembre 2002, giorno della pubblicazione del provvedimento (d.l. n. 253/2002) che tale utilizzazione vietava a partire, appunto, dalla data di pubblicazione. A facciata 3, paragrafo 5, il ricorso n. 184/2004 dice: «5. - la presunta compensazione del credito d'imposta di euro 3.373,18 e' stata effettuata nella mattinata del giorno 13 novembre 2002 mentre il decreto-legge n. 253 del 12 novembre 2002 sospese l'utilizzo del credito d'imposta dallo stesso giorno 13 novembre 2002 al 10 aprile 2003 ma fu pubblicato nel n. 266 della Gazzetta Ufficiale solamente la sera dello stesso giorno 13 novembre 2002, prima che fosse materialmente disponibile a chiunque». A cio' cosi' risponde la resistente Agenzia delle entrate (facciata 2 delle memorie di costituzione prot. 11089/110 WF 1004174 datate 26 febbraio 2004): «A tal fine si rappresenta che la data di decorrenza del periodo di sospensione e' quella della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale e cioe' il 13 novembre 2002. E' prassi consolidata che l'efficacia di un provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale decorre dall'inizio dell'ora solare, ne' d'altra parte dice di piu' l'art. 73, terzo comma della Costituzione al proposito. Pertanto, l'osservazione del ricorrente che il pagamento a mezzo mod. F24 e' avvenuto nella mattina del 13 novembre 2002, mentre la diffusione della Gazzetta Ufficiale sarebbe avvenuta nella serata dello stesso giorno (asserzioni, peraltro, prive d'alcun riscontro), non assume alcuna valenza ai fini del rilievo evidenziato nel provvedimento. Per cui come si da' atto nell'avviso di recupero, deve ritenersi indebito l'utilizzo del credito, conseguendone la decadenza dal beneficio fiscale». Quel che questa commissione deve decidere e', pertanto, dell'illegittimita', con conseguente perdita del beneficio fiscale, dell'utilizzo, avvenuto il 13 novembre 2002, del credito d'imposta. Questa commissione decide di rimettere gli atti alla Corte costituzionale perche', sulla base del principio ad impossibilia nemo tenetur, dubita della costituzionalita' dell'art. 4 del d.l. n. 253/2002 in quanto stabilisce (con conseguenti sanzioni fissate da altre norme), comportamenti (astensione dagli utilizzi dei maturati crediti d'imposta nei modelli F24), a partire dalle ore 8,30 (apertura delle banche) del 13 novembre 2002, vale a dire, a tutto voler concedere, diverse ore prima di quando la norma poteva essere conosciuta. Vero e', come dice l'Agenzia, che il ricorrente non ha dato prova che la diffusione della Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2002 sia avvenuta nella serata dello stesso giorno, ma neppure l'Agenzia ha provato che detta Gazzetta Ufficiale sia stata resa disponibile, a Cagliari, prima delle ore 8,30 del 13 novembre 2002. Questa commissione ritiene che la data di pubblicazione apposta nella Gazzetta Ufficiale (in questo caso il 13 novembre 2002), non basti a ritenere che le copie della Gazzetta Ufficiale siano state distribuite in tutto il territorio nazionale prima delle ore 8,30 (per tacer d'altre considerazioni). Del resto, non direbbe cosa inesatta o censurabile, la stampigliatura nella Gazzetta Ufficiale della data di pubblicazione, se di fatto la pubblicazione medesima avvenisse entro le ore 24 del giorno indicato. Se ne trae che «13 novembre 2002» significa «pubblicato a Roma entro le ore 24 del 13 novembre 2002». Insomma, non e' stato dimostrato che il ricorrente Cocco Alessandro sia stato posto in condizioni, prima di quando, nella mattinata del 13 novembre 2002, ha presentato il suo mod. F24 alla banca, di sapere che era intervenuto un drastico divieto d'utilizzo del credito fin'allora pacificamente consentito da norme in vigore. Resta da notare che neppure la banca che il 13 novembre 2002 ha ricevuto il mod. F24 era a conoscenza della nuova norma (d.l. n. 253/2002, ed ha consentito l'operazione facendo uso del codice 6734, a rigore non piu' utilizzabile. Riassumendo, questa commissione dubita della costituzionalita' dell'art. 4 del d.l. n. 253/2002 nella parte in cui stabilisce «Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione», perche' il termine pare d'impossibile pratica esecuzione e quindi foriero di ingiuste sanzioni a carico di chi inconsapevolmente ed incolpevolmente lo viola. L'art. 73/3 della Costituzione consentiva al Governo di fissare, per il d.l. n. 253/2002, una decorrenza spostata in avanti di qualche giorno, di quel tanto da far presumere, o almeno legalmente presumere, la conoscenza del d.l. da parte dei destinatari. Alla possibile obiezione del tipo «Nelle possibili more tra la data di pubblicazione e quella dell'entrata in vigore del d.l. di sospensione dell'utilizzo si sarebbero potuti verificare abusi da parte dei contribuenti», si potrebbe rispondere che le operazioni d'utilizzo poste in essere in quelle more sarebbero state facilmente individuabili e verificabili in tutti i dettagli. Per tacere che nel bilanciamento tra la giusta lotta ai controllabili possibili abusi di pochi e le palesemente ingiuste «punizioni» a chi in buona fede ha posto in essere comportamenti del tutto legali secondo le norme conosciute, non ci puo' essere esitazione.